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Corte d'Appello di Bologna > Lavoro giornalistico
Data: 19/01/2006
Giudice: Varriale
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 617/05
Parti: Giovanna M. / Eg Technology s.r.l.
CONTRATTO A TERMINE DI GIORNALISTA PROFESSIONISTA – INFONDATEZZA DELLA CAUSALE INDICATA – SUSSISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO


Il Tribunale di Bologna ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 14.12.2000 di un giornalista che aveva prestato la sua attività con quattro contratti a termine stipulati nell’arco di un anno con la Poligrafici Editoriale, ordinando alla società di rassegnare il lavoratore nel proprio posto presso la redazione maceratese de Il Resto del Carlino con le mansioni precedentemente svolte, condannandola a pagargli le retribuzioni dovute per la qualifica di redattore ordinario dal 14.12.2000, detratte le somme già corrisposte. La società ha proposto appello eccependo, da un lato, l’inammissibilità della domanda per aver nel frattempo ottenuto il riconoscimento di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altra testata giornalistica dal 5.10.1998, e dall’altro negando la finalità elusiva della legge n. 230/1962 in quanto ogni contratto sarebbe stato stipulato con una diversa motivazione: non poteva quindi, per questo, ravvisarsi la volontà di una surrettizia integrazione dell’organico della redazione di Macerata, non desumibile neppure dalla stipulazione di un altro contratto di collaborazione autonoma per meno di due mesi. Esaminando i singoli contratti, il Tribunale aveva ritenuto legittimo il primo, stipulato per sostituire un giornalista ammalato, mentre aveva ravvisato l’illegittimità del secondo, per violazione dell’art. 23 legge 56/1987 e dell’art. 3 del CCNLG, che consente l’apposizione del termine “nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali” in relazione alle “nuove iniziative editoriali connesse alla fase di avviamento del tabloid”, evidenziando che per le Marche la fase connessa all’avviamento del tabloid era iniziata nel febbraio 2000, mentre tale contratto era del 14.12.2000. Il Tribunale aveva infine ravvisato l’illegittimità del terzo contratto (in quanto proroga del primo e fondato sugli stessi motivi) e del quarto, stipulato per sostituire lavoratori in ferie perché, contrariamente a quanto previsto dall’art. 23 cit., il CCNL non aveva previsto la percentuale dei lavoratori da poter assumere a tempo determinato rispetto al numero di quelli a tempo indeterminato. La Corte, rispetto all’accertamento di altro rapporto giornalistico, ha innanzi tutto evidenziato non sussistere la prova che sia divenuta definitiva la sentenza con cui è stato accertato un rapporto con altra testata sin da prima dell’instaurazione di quello oggetto di causa. “A questo si aggiunga – precisa la Corte – che la sussistenza dei due rapporti non è motivo di illiceità di alcuno degli stessi, potendo solo eventualmente venire in rilievo per le future determinazioni delle parti in ordine alla relativa prosecuzione”. Quindi non vi sarebbe violazione dell’art. 8 del CNLG – il cui primo comma pone il divieto di contrarre più di un rapporto a tempo pieno disciplinato dall’art. 1 dello stesso CCNL – in quanto tale divieto viene in rilievo “nei rapporti tra le parti e segnatamente in ordine alle determinazioni che le stesse – come già evidenziato – vorranno eventualmente assumere per la prosecuzione dei rapporti in questione”. Per quanto concerne la riconducibilità dell’adozione del formato tabloid tra le nuove iniziative editoriali cui fa riferimento l’art. 3 del CCNLG, la Corte ha ritenuto infondato il motivo d’appello – confermando quindi la sentenza di primo grado – dal momento che il riferimento alla fase di avviamento di nuove iniziative editoriali “porta a ritenere che la stessa non possa estendersi sino al dicembre successivo, soprattutto ove si consideri che normalmente ogni fase di avviamento presuppone anche un’estensione temporale precedente il lancio dell’iniziativa: in altri termini, se l’adozione del formato tabloid presso la redazione di Macerata è intervenuta nel febbraio 2000, il relativo avviamento non può che essere iniziato prima.” Pur ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di appello sollevati in ordine alla legittimità degli altri contratti a termine, la Corte osserva anche che “pure la proroga del contratto a termine con originaria scadenza al 31.3.2001 è da ritenersi comunque illegittima, perché intervenuta per le stesse esigenze – l’avviamento di una nuova iniziativa editoriale – già sussistenti al momento della stipulazione del contratto prorogato, contrariamente a quanto prevedeva la legislazione dell’epoca (cfr. Cass. 12.7.2002, n. 10189; cfr. pure Cass. 15.5.2001, n. 6689). Conclusivamente la Corte ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 14.12.2000, condannando la società al “risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che, quale redattore ordinario, avrebbe maturato se avesse potuto rendere dette prestazioni”

solo, però, a partire dal 13.11.2001, data di notifica di un ricorso ai sensi dell’art. 700 cpc con il quale il lavoratore ha offerto le proprie prestazioni lavorative. La sentenza, pur riguardando la legislazione precedente quella attuale (D.Lgs. n. 368/2001) assume importanza alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte, ed in particolare della sentenza Cass. 21 maggio 2002 n. 7868 che – in conformità con quanto previsto dalla direttiva CE 99/70 – ha ribadito il principio per cui il contratto di lavoro per sua natura non è a termine, ma a tempo indeterminato, ed anche di Cass. S.U. n. 4588 del 2 marzo 2006, secondo cui “il richiedere la forma scritta delle ragioni giustificatrici del contratto a termine (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo)…” ha il “chiaro fine di agevolare il controllo giudiziario (chiamato a sostituire quello sindacale che si concretizzava nella tipicizzazione delle diverse forme di assunzione al lavoro) sull’operato del datore di lavoro (cfr. al riguardo: art. 1 comma 2, d. lgs. N. 368 del 2001)”

In sostanza resta - ancora oggi - attribuito al Giudice il potere di sindacare la legittimità e rispondenza al vero della causale indicata nel contratto a termine.